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R.D. 11/12/1933 n. 1775

Art. 106. L'ufficio del genio civile anche nelle zone non soggette a tutela può disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo.

TITOLO III. TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.

CAPO I. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO DI LINEE ELETTRICHE.

Art. 107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti. La trasmissione dei segnali e delle parole è regolata da leggi speciali.

Art. 108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici. Il ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il consiglio superiore. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre autorità interessate.

Art. 109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al ministero dei lavori pubblici. In base a tali denuncie, il ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento. L'elenco è reso di pubblica ragione e tenuto al corrente. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba perciò entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, può esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, occorre apposita autorizzazione data dalle autorità medesime e l'accesso è subordinato alle loro prescrizioni. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata. La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria. L'azione non può promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunzi legali della provincia. La domanda rimane depositata presso l'ufficio del genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

Art. 112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del genio civile. Le autorità di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del genio civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata. Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il genio civile riferisce al ministro dei lavori pubblici o al prefetto secondo la rispettiva competenza.

Art. 113. Nei casi d'urgenza può essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del ministero delle comunicazioni che può essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'au- torizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorità interessate a mente dell'art. 120. L'autorizzazione provvisoria è accordata:

a) dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, per le linee la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a sessantamila volta

b) dall'ingegnere capo del genio civile, che ne riferirà immediatamente al ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione è superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta

c) dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.

Art. 114. Quando il ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee è data con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 115. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Art. 116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del genio civile, i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge. Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Art. 117. Il ministro dei lavori pubblici,in base alle proposte fatte dal consiglio superiore, emana le norme e dà le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica. Il ministro dei lavori pubblici, su parere del consiglio superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonché quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche. Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio-telefonici sono stabilite dal ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col ministro de lavori pubblici.

Art. 118. Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessità dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture già in atto ed ai nuovi impieghi previsti. Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, è in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico. In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il ministro dei lavori pubblici può condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

CAPO II. SERVITÙ DI ELETTRODOTTO.

Art. 119. Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.

Art. 120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, li- nee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio telefonici di stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una di- stanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono ttraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Art. 121. La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

 

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